Con la Legge di Bilancio le aliquote scendono al 14% anziché 26. Si aprono nuove possibilità di affrancamento delle quote di Oicr (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
Le Polizze Vita assicurative sono una forma di investimento importante e molto diffusa. Con la nuova legge di Bilancio appena approvata, molte cose stanno cambiando. L’istituto, previsto nei commi da 112 a 114 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 (197/2022) permette (per la prima volta) agli investitori di affrancare il maggior valore delle quote relative ai fondi comuni di investimento, nonché quello delle polizze vita (ramo I e ramo V), di fatto sterilizzando ai fini fiscali la plusvalenza che verrebbe successivamente realizzata in sede di incasso del provento, in capo alle persone fisiche-sottoscrittori dei fondi o titolari delle polizze citate. Nello specifico, per i redditi indicati, la disposizione prevede la possibilità di versare un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%, allineando il valore dell’investimento a quello di mercato ed evitando l’emergere di una plusvalenza ordinariamente tassabile con aliquota del 26%, che sarebbe data dalla differenza tra il valore attuale dell’investimento e il relativo costo di acquisto/sottoscrizione.
Il calcolo va effettuato tenendo in considerazione il prezzo di acquisto e il valore della polizza al 31/12/22. Il contribuente esercita l’opzione entro il 30 giugno 2023 mediante comunicazione all’intermediario presso cui intrattiene il rapporto. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2023 con provvista fornita dal contribuente. Vanno considerate le seguenti limitazioni temporali:
• Le polizze non possono essere rivalutate se scadono entro il 31/12/24
• Non possono essere fatti riscatti prima dell’1/1/25
Inoltre per valutare l’opportunità della rivalutazione va considerata l’anzianità della polizza perché l’imposta sostitutiva fino al 2011 era del 12,5% e fino al 2012 era del 20%.
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