Per le valute virtuali cambia tutto: chi sperava che si trattasse di una casistica esente da tassazione si sbagliava.
La Legge di bilancio 2023 disciplina il regime impositivo e di monitoraggio fiscale delle valute virtuali. Ma la Fiduciaria Marche, già esperta nella voluntary disclosure applicata a migliaia di casi negli scorsi anni (quando si è trattato di regolarizzare capitali detenuti all’estero), annuncia oggi che si potrà ripetere una voluntary disclosure anche nel caso delle criptovalute.
Questo in virtù del fatto che Fiduciaria Marche è un’istituzione riconosciuta legalmente dal Fisco italiano come soggetto sostituto d’imposta.
Cos’è successo?
L’articolo 23 della Costituzione prevede la riserva di legge in materia tributaria; tuttavia era impensabile che il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53) potessero escludere da tassazione capitali di fatto, anche se “virtuali”…
Inoltre il nuovo Ddl sembra assecondare le tesi dell’ufficio proponendo una ipotesi di regolarizzazione delle valute virtuali detenute al 31 dicembre 2021.
Nell’articolo 33 del Ddl si legge: “I soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonchè i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività”.
Quindi, analogamente a quanto accaduto con la voluntary disclosure precedente, verrà emanato un apposito modello per aderire alla procedura di regolarizzazione.
Non vi sono elementi, dalla lettura del primo comma, per escludere che la procedura sia ammessa anche in presenza di dichiarazione omessa.
Di sicuro la procedura è ammessa se vi è contestuale violazione del monitoraggio fiscale e omessa dichiarazione dei redditi connessi alle criptovalute.
Si deve valutare cosa accada se i redditi siano stati dichiarati oppure erano assenti ma è mancato il quadro RW. La Fiduciaria Marche lo sa, ha analizzato le varie casistiche anche se la previsione non è chiarissima in quanto consente la regolarizzazione del quadro RW per i soggetti che non hanno realizzato redditi, senza prevedere espressamente il caso, invero non frequente, del soggetto che ha realizzato redditi e li ha dichiarati, omettendo solo il quadro RW.
I soggetti che hanno omesso il quadro RW e non hanno dichiarato i redditi rientrano nel comma 3 secondo cui si applica, oltre alla sanzione dello 0,5 per cento per ciascun anno, l’ulteriore pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività “virtuali” detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Ma da quale anno si parte, atteso che le criptovalute hanno fatto la loro comparsa nel modello Redditi 2019 per il 2018?
Escludendo l’idea che le criptovalute siano considerate “investimenti di natura paradisia- ca”, le annualità aperte dal 2023 o – per vederla come l’Agenzia – dal 27 marzo 2023, sono quelle a partire dal 2017 per quanto riguarda il quadro RW, mentre per i redditi, in ipotesi di dichiarazione omessa, è aperta ancora anche l’annualità 2016!
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinerà termini e modalità del versamento. La norma non prevede alcuna copertura penale.
Anzi, il comma 5 stabilisce che: “Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni” relative al monitoraggio fiscale.