• Partecipazione alla costituzione di Società, sottoscrizione di aumenti di capitale in società di capitali, compravendita di titoli e partecipazioni societarie
  • Sottoscrizione di prestiti obbligazionari
  • Patti di sindacato, patti parasociali e rappresentanze in assemblea

La fiduciaria partecipa nelle compagini societarie per conto di soggetti che per motivi di riservatezza (anonimato verso creditori, parenti, soci, concorrenti) non vogliono apparire direttamente.

Ma non solo per motivi di riservatezza che viene utilizzato lo strumento fiduciario, ma anche per far amministrare la propria quota da soggetti specializzati nel settore e per evitare possibili conflitti con soci che potrebbero bloccare l’operatività della società o per pianificare un passaggio generazionale a favore degli eredi.

La fiduciaria assume il ruolo di socio ed intestataria di azioni o quote di società di capitali e come tale risulta nel Registro delle Imprese; agli effetti pratici però esegue le istruzioni ed ogni altro genere di adempimento richiesti dai fiducianti, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Da tale impostazione non deriva alcun beneficio fiscale, ma con l’operazione di intestazione fiduciaria possono essere risolti numerosi problemi, di carattere commerciale, creditizio ed anche ereditario. Il principale vantaggio consiste dal fatto che il soggetto che conferisce un mandato fiduciario gode dell’assoluto anonimato.

Un altro vantaggio deriva dalla possibilità di cointestare liberamente il mandato fiduciario, stabilendo chi deve impartire le istruzioni, cosa molto importante nei rapporti di parentela o di amicizia e soprattutto di garanzia, ovvero vi sia interesse a trasferire il mandato fiduciario (e quindi della proprietà) senza modifica dell’intestazione, salvi i limiti imposti da eventuali diritti di prelazione.

Il trasferimento del mandato (e quindi dei mezzi finanziari, titoli, partecipazioni che ne sono l’oggetto) avviene con semplice scrittura privata senza il bisogno dell’autentica notarile, rimanendo iscritta nel Registro delle Imprese la società fiduciaria.

Ai fini fiscali è utile tener presente che

  • in caso di cessioni di partecipazioni attraverso la fiduciaria, le quote sono trasferite sotto il “regime amministrato” (cioè senza indicarlo in dichiarazione dei redditi) applicando una imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate (capital gain) mantenendo pertanto una totale copertura sotto il profilo della riservatezza relativamente al cedente e cessionario.
  • Possibilità di incassare dividenti senza indicarli nella dichiarazione dei redditi e senza che la società partecipata indichi nel suo 770 gli estremi dell’effettivo proprietario (ritenuta secca del 26%).

Nei patti di sindacato la Fiduciaria Marche, divenendo intestataria di tutte le quote sindacate, sia pure tramite una pluralità di mandati, garantisce la rappresentanza solidale in assemblea senza dover far ricorso a veicoli più complessi e soprattutto costosi.

Intervenendo nei sindacati di blocco Fiduciaria Marche garantisce che nessuno degli azionisti riuniti in sindacato possa vendere le proprie azioni per un certo periodo, oppure che in caso di vendita delle azioni queste vengano cedute solo alle condizioni stabilite dal patto.

Nell’ambito dei sindacati di voto, invece, Fiduciaria Marche assume una funzione di garanzia degli accordi che impegnano i soci a votare in un determinato modo nelle assemblee, agendo la fiduciaria quale comune mandatario irrevocabile per un certo periodo di tempo, con rappresentanza (e cioè in virtù di semplice girata per procura apposta sul titolo al mandante) o senza rappresentanza, ossia in forza di intestazione fiduciaria.

E’ da tenere presente al riguardo che in assenza di una fiduciaria, se uno dei soggetti del sindacato non rispetta l’accordo, la controversia giudiziaria che ne consegue sarà di lunga durata e gli effetti del mancato rispetto dell’accordo sono immediati: questo non può accadere se vi è intestazione fiduciaria perché all’assemblea interverrà la Fiduciaria che esprimerà il voto secondo le istruzioni previste dall’accordo.

In tutte le predette attività, l’intervento della fiduciaria quale comune mandataria delle parti, consente di garantire la concreta sistemazione d’interessi talvolta contrastanti ma tutti coincidenti per quanto concerne la miglior gestione sociale, tra soci aventi responsabilità manageriali e soci finanziatori.