Beni artistici e gestione fiduciaria

Le normative e i profili fiscali legati alla gestione delle opere d’arte sono particolarmente complessi: la gestione degli investimenti in opere d’arte da parte di un intermediario fiduciario, rappresenta, insieme alla consulenza specializzata e personalizzata, una valida soluzione a tutte le problematiche connesse all’intestazione e all’amministrazione di questi beni nei casi in cui si intenda  attuare una pianificazione patrimoniale finalizzata, in generale, alla conservazione del patrimonio, ed in particolare, alla tutela dell’opera.

Vediamo alcuni degli aspetti rilevanti legati alla gestione del patrimonio artistico:

Ai fini fiscali, la nozione di opera d’arte è inscindibilmente connessa alla considerazione della stessa fornita dal mercato. Nell’ottica dell’ottimizzazione fiscale dell’investimento in beni artistici vi sono tre momenti particolarmente rilevanti: l’acquisto dell’opera d’arte, il possesso e la conservazione, la cessione a terzi.

Relativamente al momento dell’acquisto, per poter individuare se l’opera rientra nel campo iva bisogno soffermarsi sulla figura del venditore: se il venditore è un soggetto privato viene a mancare il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’iva, situazione opposta se invece il venditore è una figura professionale, un commerciante abituale o l’autore dell’opera. L’iva viene applicata con aliquote diverse: ad esempio all’autore dell’opera, ai suoi eredi o legatari, è riconosciuta un’aliquota ridotta; sulle opere d’arte importate dall’estero viene applicata un’aliquota del 10%, oltre ai dazi doganali.

Relativamente al momento del possesso e della conservazione è necessario evidenziare che sono imponibili fiscalmente ai fini IRPEF anche i redditi derivanti dal possesso delle opere d’arte, ad esempio per la cessione di diritti di sfruttamento dell’immagine dell’opera d’arte, per la sua pubblicazione o per l’esposizione in mostre. Anche per la gestione e la successione delle opere d’arte occorre seguire normative specifiche. Inoltre l’articolo 53 e 54 del TUIR individuano alcuni casi specifici nei quali, eventualmente e con apposita documentazione, è possibile identificare il bene come “spesa di rappresentanza” e pertanto dedurlo nel limite della prescritta percentuale dai compensi percepiti.

Relativamente al momento della cessione bisogna tener conto della normativa fiscale, che è mutata nel tempo, sulle plusvalenze derivanti dalla compravendita di opere d’arte e oggetti da collezione. Prima del 1988 l’acquisto e la vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente non era superiore a due anni, generavano – per presunzione assoluta – plusvalenze imponibili come “redditi diversi”. Dal 1988 la normativa a cui occorre fare riferimento nel caso si intenda scambiare sul mercato tutti i beni oggetto di investimento è il DPR n. 917/86, esso tuttavia, non contiene una disciplina chiara e specifica sulla tassazione della compravendita di opere d’arte.  Da tale data dunque, per stabilire il regime fiscale della compravendita in primo luogo occorre verificare se i proventi derivanti dalla cessione di un’opera d’arte rientrano in una delle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del DPR n. 917/86.

Per una corretta individuazione del profilo fiscale e gestione del patrimonio artistico occorre prima di tutto conoscere le:

  1. Caratteristiche soggettive del proprietario dell’opera.

Una delle criticità che si presentano nella corretta individuazione del regime impositivo delle plusvalenze generate dalla cessione di beni artistici è che la normativa fa riferimento a chi abitualmente commercia in arte e al mero collezionista, ma non viene normata la figura intermedia di chi, occasionalmente, effettua investimenti in opere d’arte con intento speculativo, e non appare del tutto chiaro in che modo questi debba essere assoggettato ad imposizione in caso di compravendita.

Diversamente dagli articoli che disciplinano il reddito d’impresa, gli art. 53 e ss. del TUIR, prevedono specifiche disposizioni concernenti l’acquisto e la cessione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. L’articolo 53 del TUIR detta la disciplina fiscale relativa al reddito di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, che vengono indicate nell’articolo stesso. In tale categoria di redditi sono escluse da imposizione le plusvalenze realizzate dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (art 54, comma 5) o realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, anche nel caso le relative spese si siano fatte rientrare tra le spese di rappresentanza. In altre parole il semplice collezionista privato risulta non essere soggetto ad alcuna imposizione e l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di un’opera d’arte è esente da tassazione, in analogia con tutte le altre plusvalenze realizzate a seguito della cessione di ogni altro bene utilizzato nell’ambito della sua sfera personale. Ma questa esenzione viene meno nel momento in cui venga riscontrata una attività di tipo “commerciale”, ancorché non prevalente, non organizzata e saltuaria.

In mancanza di indicazioni più precise, ciò che si intenda effettivamente per “abitualità della professione” va verificato caso per caso, in base alla complessità e alla rilevanza economica delle operazioni svolte, facendo riferimento ad esempio, al presumibile scopo dell’acquisto, all’utilizzo del bene, alla  durata del possesso, al coinvolgimento di più figure professionali del settore o intermediari nella compravendita, al ricorso a capitale di terzi per l’acquisto del bene, alla tipologia differente degli investimenti stessi, alle circostanze dell’alienazione, alla frequenza e numero delle transazioni effettuate, all‘entità delle stesse: occorre verificare, caso per caso, se tali attività e modalità possano essere ritenuti consone ad un tipo di attività meramente di collezionismo privato, oppure piuttosto di speculazione occasionale o se addirittura non si configurino come attività commerciale abituale e quindi professionale.

L’attività di compravendita di opere d’arte e oggetti da collezione viene fatta rientrare tra le attività di tipo imprenditoriale anche:  in caso di mancanza di altre fonti di reddito del collezionista che possano giustificare l’ammontare degli accrediti sul conto corrente,  in caso di ridotta distanza temporale intercorrente tra l’acquisto e la successiva rivendita dei beni e in relazione alla rilevanza economica delle singole cessioni o se il contribuente dimostra una comprovata esperienza nel settore dei beni oggetto di cessione, così come nel caso svolga uno o più atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in vista di una successiva rivendita o per favorire le vendite attraverso mezzi pubblicitari volti a ricercare potenziali clienti.

 

  1. Gli obiettivi del possessore dell’opera d’arte.

Oltre al tener conto delle differenze legate alle caratteristiche soggettive del possessore, l’ottica con cui si gestisce il patrimonio può essere diversa a seconda che si sia interessati ad accrescere il patrimonio artistico della propria famiglia e si sia interessati al mantenimento ed alla trasmissione del proprio patrimonio artistico all’interno della stessa o piuttosto che si voglia ricavare un profitto dalle proprie opere ovvero che lo si voglia cedere a terzi; o ancora l’ottica sarà diversa a seconda che prevalga lo spirito filantropico-culturale o mecenatistico piuttosto che l’intento di massimizzare i redditi derivanti dallo sfruttamento delle proprie opere d’arte e così via.

Un collezionista privato potrebbe ad esempio desiderare di vendere una o più opere di minor valore economico ed artistico per acquistarne una di un valore più alto, al fine di valorizzare la propria collezione ed eventualmente ricavarne un ritorno economico mediante l’organizzazione di una mostra o la concessione dell’opera d’arte in prestito. Egli potrebbe però anche pianificare la propria successione o il proprio passaggio generazionale in modo che tali opere restino all’interno del patrimonio artistico di famiglia. Occorre in questi casi valutare quali strumenti di pianificazione impiegare, ad esempio considerando l’opportunità o meno di utilizzare quelli che comportino uno spossessamento.

 

Paese in cui è detenuta l’opera d’arte.

Rinviando ad altra sede gli approfondimenti sul complesso regime della loro circolazione internazionale, si segnala che le opere d’arte detenute all’estero da parte di contribuenti italiani sono state incluse, con la Circolare n. 43/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, tra gli investimenti all’estero di natura finanziaria e indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, sono oggetto di monitoraggio nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche residenti, attraverso l’obbligo di indicazione del valore del bene nel quadro RW.  L’eventuale omissione di detta segnalazione ai fini del monitoraggio fiscale comporta pesanti sanzioni commisurate al valore del bene non dichiarato. Tale obbligo di monitoraggio non sussiste nell’ipotesi in cui i beni all’estero siano oggetto di un mandato conferito a un intermediario finanziario italiano abilitato che sia obbligato a gestirne gli eventuali flussi finanziari poiché in questo caso gli adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale saranno interamente a carico dell’intermediario

 

L’utilità dell’utilizzo di una fiduciaria per i possessori di opere d’arte.

Vediamo ora alcuni casi in cui può essere utile l’utilizzo di una fiduciaria per i possessori di opere d’arte.

La società fiduciaria può, ad esempio, gestire – localmente e oltre i confini nazionali – la vendita o l’acquisto delle opere d’arte, o può amministrare il caveau dedicato nel quale il fiduciante intenda conservarle. La fiduciaria può anche assumere il ruolo che comunemente viene definito di Art Advisor, fornendo supporto alle valutazioni dei beni, assistendo il cliente nelle scelte, tra cui l’individuazione della sede ottimale per la compravendita, e nella vendita stessa, anche sostituendosi a quest’ultimo nelle fasi operative per ragioni di riservatezza e di garanzia. In merito a questa modalità, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “l’amministrazione dovrà avere ad oggetto l’attuazione di un mandato, cioè il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, alienazione ecc.). Attraverso tali atti la fiduciaria compie un’amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso l’esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio”.  Il contribuente, per consentire alla fiduciaria di adempiere a tali oneri, si obbliga a comunicare alla stessa ogni informazione e documentazione relativa all’opera d’arte e circa i flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, e a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria. Questi vincoli devono essere dal fiduciante estesi anche all’eventuale gestore o al depositario dell’opera d’arte attraverso uno specifico incarico, che costituisce condizione sospensiva dell’incarico fiduciario. L’opera d’arte può essere mantenuta all’estero nella disponibilità del collezionista, ovvero in un deposito aperto anche a nome della fiduciaria o tale che la fiduciaria assuma il diritto ad essere interpellata in caso di movimentazioni delle opere depositate, senza, tuttavia, divenire parte del contratto di deposito. In ogni caso, il depositario non potrà, quindi, consentire prelievi e/o movimentazioni delle opere d’arte senza previa comunicazione e previo consenso scritto della società fiduciaria. L’incarico di amministrazione non trasferisce alla fiduciaria: la proprietà, la detenzione e la titolarità dei diritti sulle opere d’arte, che restano in capo al solo fiduciante, anche in eventuali certificati, registri e cataloghi. Il fiduciante è libero di disporre del bene, salvo rispettare gli obblighi derivanti dall’incarico di comunicazione o di canalizzazione dei flussi, la cui violazione è causa di immediato scioglimento del rapporto con riacquisto in capo al fiduciante di tutti gli obblighi dichiarativi e impositivi, a decorrere dalla data di accadimento dell’ultimo presupposto impositivo per il quale la fiduciaria sia stata messa in grado di svolgere il proprio ruolo.

Poiché le opere d’arte detenute all’estero sono ricomprese tra gli investimenti all’estero rilevanti e come tali sono sottoposte al monitoraggio fiscale e quindi tassativamente soggette alla dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale – una soluzione (prevista dalla stessa Agenzia delle Entrate nella suddetta circolare) può essere quella di conferirle ad un intermediario italiano quale appunto una società fiduciaria di amministrazione, che si occupi della loro custodia o deposito e della loro amministrazione e gestione, e che assuma a proprio carico gli adempimenti fiscali ed esoneri il  contribuente dalla compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi.

L’affidamento fiduciario può consentire anche di assolvere nel complesso ad una corretta gestione del patrimonio artistico, anche quando si intenda strutturarlo e organizzarlo, in modo da conservarlo, valorizzarlo e trasmetterlo alle generazioni future, e quando occorra valutare attentamente le caratteristiche delle opere d’arte presenti e occorra decidere di utilizzare strumenti specifici, in grado di favorirne la protezione, segregazione e preservazione.

La valutazione dell’opera artistica è uno degli adempimenti necessari, anche nel caso si volesse procedere ad un futuro trasferimento presso terzi dell’opera, o nel caso in cui il proprietario della stessa volesse pianificare la trasmissione del proprio patrimonio artistico all’interno della famiglia. Essa dovrà essere eseguita da operatori esperti che possano identificarne nel miglior modo possibile, sia il valore economico, sia quello culturale.

La valorizzazione di un’opera d’arte può avvenire mediante diverse modalità: un’opera d’arte può essere valorizzata attraverso il rilascio di un certificato di autenticità, mediante pubblicazioni sulle riviste specializzate, recensioni e pareri di esperti, per mezzo dell’esposizione a mostre o eventi di particolare interesse artistico. L’istituto del prestito dell’opera d’arte a musei o ad esposizioni, ad esempio, può avere come fine – tra gli altri – quello di darne più visibilità, con contestuale valorizzazione della stessa.

Una volta individuati gli obiettivi del proprietario dell’opera e la consistenza del proprio patrimonio artistico, si potranno individuare quali specifici strumenti di tutela del patrimonio poter utilizzare e nell’ambito di tale analisi, potranno anche prendersi in considerazione molteplici strumenti giuridici, ciascuno dei quali si differenzia per sottili specificità.

I principali istituti di pianificazione e protezione patrimoniale sono: il trust, l’affidamento fiduciario, l’amministrazione fiduciaria senza intestazione, l’istituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., la donazione (modale, condizionata oppure quella con riserva di disporre), la trasmissione ad una società benefit (nate nel 2016, sono società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune), oppure la costituzione di una fondazione d’arte o di un museo privato. Gli istituti sopra elencati hanno caratteristiche molto differenti tra loro, ma sono tutti volti alla protezione del patrimonio. Pertanto, ad esempio, mentre il trust e l’affidamento fiduciario prevedono il completo spossessamento del patrimonio artistico, che viene devoluto dal proprietario delle opere d’arte in trust o in affidamento fiduciario, l’amministrazione fiduciaria senza intestazione comporta solo l’amministrazione del patrimonio da parte della società fiduciaria, senza il passaggio di proprietà delle opere in capo alla stessa.

Per le opere d’arte appare spesso consono riferirsi allo schema contrattuale di “amministrazione di beni nella disponibilità del fiduciante”. La fiduciaria garantisce così il supporto del fiduciante che può avvalersi di un professionista idoneo a garantire la riservatezza delle attività inerenti alle opere d’arte.

La normativa relativa ai beni artistici e da collezione è al momento oggetto di revisione da parte del legislatore, e siamo quindi in attesa delle eventuali modifiche introdotte. Per questo e per ogni specifica valutazione del singolo caso potrete rivolgervi ai nostri esperti.

 

Fonti: Corriere Tributario (8-2016); T.U. I. R; ART&LAW (3-2017 e 1-2018); Assofiduciaria .

Immagine: Campo di grano sotto cielo nuvoloso, 1890, Van Gogh Museum, Amsterdam

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