CONTRATTO PER L’AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI FONDI SPECIALI

La Legge 22 giugno 2016 n. 112 conosciuta come “dopo di noi” è di rilevante importanza sociale e contempla, fra le entità giuridiche individuate, le Fiduciarie, quali possibili destinatarie delle erogazioni agevolate disposte da persone fisiche in favore di persone con disabilità grave, di fondi speciali, beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. Le fiduciarie sono state individuate a ricoprire tale ruolo essendo sottoposte a vigilanza, trasparenza fiscale ed obbligate all’osservazione delle norme di antiriciclaggio oltre ad avere già un’esperienza operativa nel settore.

La Fiduciaria Marche è quindi uno degli interlocutori primari per la costituzione ed amministrazione di detti fondi oltreché degli specifici trusts.

I beni conferiti in un fondo speciale a favore di disabili sono esenti da qualsiasi imposta (donazione, registro, bollo) e dà diritto ad una deducibilità Irpef (20% del reddito frino ad un massimo di 100mila).