Pir: quadro normativo e opportunità

Fiduciaria Marche -Pir

 

Vediamo quali sono le caratteristiche, il quadro normativo e le opportunità dei PIR, i Piani Individuali di Risparmio, che sono stati indiscussi protagonisti del 2017, raccogliendo investimenti oltre le aspettative e che promettono di crescere anche nel 2018.

I Piani Individuali di Risparmio o PIR, già presenti da anni con successo all’estero (in nazioni come Gran Bretagna, Francia, Usa e Giappone)  in Italia sono stati introdotti dalla legge 11/12/2016, n. 232- ovvero sono stati previsti dalla Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

Prima di tutto è importante sapere che le norme a cui fare riferimento per l’istituzione dei PIR sono l’articolo 1 – commi da 100 a 114 – della suddetta legge,  con successive modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2018, che sono di seguito riportati:

  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l’esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a 113 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell’articolo 5 del medesimo testo unico e delle societa’ o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile.

 

  1. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, attraverso l’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalita’ previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l’intermediario applica l’imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

                                                 

  1. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese (soppresso dalla legge di stabilità 2018: “che svolgono attivita’ diverse da quella immobiliare) residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. (soppresso dalla legge di stabilità 2018: “Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilita’ di prova contraria, impresa che svolge attivita’ immobiliare quella il cui patrimonio e’ prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio e’ effettivamente diretta l’attivita’ di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attivita’ agricola.”)

 

  1. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra societa’ appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

 

  1. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.

 

  1. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

  1. Gli strumenti finanziari in cui e’ investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso.

 

  1. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.

 

  1. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali e’ costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

  1. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e’ investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro rapporto con esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

  1. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell’anno di acquisto.

 

  1. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall’intermediario o dall’impresa di assicurazione presso il quale e’ stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.

 

  1. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non puo’ essere titolare di piu’ di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo’ avere piu’ di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazione presso il quale e’ costituito il piano di risparmio a lungo termine, all’atto dell’incarico, acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

 

  1. L’intermediario o l’impresa di assicurazione presso il quale e’ costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

 

  1. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non e’ soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In breve cosa dicono queste norme e quali sono le principali caratteristiche e quali le opportunità offerte dai PIR:

  • I Piani individuali di risparmio, introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 con l’intento di indirizzare il risparmio dei privati investitori verso le piccole medie imprese italiane, sono contenitori di strumenti finanziari di diverso tipo. Possono essere sottoscritti da persone fisiche residenti in Italia  e devono essere mantenuti per almeno cinque anni.
  • I sottoscrittori fruiscono dell’esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR, e in caso di trasferimento a causa di morte fruiscono dell’esenzione dall’imposta di successione. Per poter usufruire di queste agevolazioni è necessario che il piano rispetti delle regole: le somme devono essere investite per almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da aziende italiane o europee con stabile organizzazioni in Italia, e all’interno di questo 70% almeno il 30% deve essere investito in aziende non presenti nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o su altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati; erano escluse, fino alla modifica intervenuta con la legge di bilancio 2018, le imprese operanti nel settore immobiliare, ora ricomprese.
  • L’esenzione fiscale dalla tassazione fiscale del 26% è attualmente un unicum nel panorama finanziario italiano. Oltre a beneficiare il piccolo investitore la formula favorisce inoltre in modo particolare l’avvicinamento al mercato dei capitali e alla quotazione delle PMI italiane.
  • Ciascuna persona fisica può sottoscrivere un solo piano e può versare un importo annuo massimo di 30.000 euro per un massimo di 5 anni quindi potrà investire fino a 150.000 euro. E’ possibile utilizzare questo strumento anche per effettuare investimenti per i figli minorenni, intestandoli a loro direttamente, così da creare risparmi futuri per i proprio figli.

All’interno di questo quadro normativo, la possibilità di effettuare una gestione dinamica degli investimenti consente di massimizzare il risultato dei Piani di Investimento per gli investitori.

Con la circolare agenzia delle entrate n.3/E  del 26/02/2018 sull’applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio , si sottolinea che un piano di risparmio a lungo termine è:
– di natura “dinamica”, “nel senso che lo stesso può avere una consistenza variabile nel tempo”;
– “personalizzabile”, nel senso che soltanto una parte dell’investimento stesso “deve essere destinata a determinati strumenti finanziari indicati dalla legge mentre la parte rimanente, potendo essere composta liberamente, consente un adattamento agli obiettivi del singolo investitore in termini di rischio e rendimento”;
– “flessibile”, ossia “capace di adattarsi alle esigenze di investimento,sopravvenute all’apertura del PIR e non rigido, ossia cristallizzato al momento di tale apertura, poiché consente il “disinvestimento”, ossia la cessione degli strumenti finanziari contenuti nel PIR, che, entro certi limiti, non comporta la chiusura del PIR e consente il “reinvestimento” di nuovi strumenti finanziari nel PIR medesimo”

Le imprese, dal canto loro, vedono in questa normativa una significativa occasione di mettersi in relazione con i finanziatori. Le fiduciarie, come Fiduciaria Marche, possono svolgere un ruolo importante nell’accompagnare sia gli investitori che le imprese verso questa nuova opportunità.

In particolare Fiduciaria Marche può assistere il cliente per tutte le tematiche relative all’investimento in Piani Individuali di Risparmio depositati presso intermediari italiani o esteri, da un lato gestendo e valorizzando al meglio tutte le opportunità disponibili e dall’altro verificando il rispetto delle normative.

Nel caso di attività depositate presso intermediari esteri, inoltre, l’attività di Fiduciaria Marche è determinante per poter usufruire degli interessanti benefici fiscali.  Questo ulteriore e specifico ruolo di Fiduciaria Marche è approfondito da Salvatore Rossi, esperto di finanza, a questo link

Fiduciaria Marche, dal 1972 al servizio della propria clientela, è qualificata per assistere al meglio gli attori di mercato che, a vario titolo, possono trarre beneficio da questa nuova metodica di investimento, con la passione e la professionalità che ci hanno sempre caratterizzato.

 

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