Redditi fuori dal QUADRO RW: Scudo al 3%
Nuova possibilità di regolarizzazione per i REDDITI FUORI DAL QUADRO RW grazie alla previsione di uno scudo al 3 per cento, la così detta Mini Voluntary Disclosure, con la Legge di Stabilità (legge n. 172 del 2017)
Sono interessati i soggetti oggi residenti in Italia ma precedentemente residenti all’estero, quali gli iscritti all’Airee, i soggetti cosidetti trasfrontalieri, cioè residenti in Italia che abbiano precedentemente svolto la loro attività all’estero in zone di frontiera ed in Paesi limitrofi, e che detengano attività all’estero che ad oggi non siano state ancora indicate nel quadro RW. Questi soggetti possono regolarizzare tali attività secondo le modalità introdotte dall’Art. 5-septies della legge n.172 del 2017
I soggetti indicati dalla normative sono coloro che, a fronte delle specifiche disposizioni contenute nell’art.38 del Dl n.78 del 2010, erano esonerati dalla compilazione del quadro Rw ai fini del monitoragio fiscale, – ma non erano esonerati ad esempio, al pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe – e tale esonero sussisteva fino al momento dello svolgimento dell’attività operative all’estero e cessava sei mesi dopo tale termine (come chiarito dal provvedimento del 18 dicembre del 2013 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18 del 2013).
L’articolo 5 septies della legge n.172 del 2017 prevede che le attività possedute e finora non indicate nel quadro RW possano essere regolarizzate, con istanza entro il 31 luglio 2018, pagando forfettariamente il 3% del loro complessivo valore, calcolato alla data del 31 dicembre 2016 e in tale ammontare si considerano già ricomprese le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Con tale modalità possono essere regolarizzate le somme finora non dichiarate nel quadro RW e relative ad attività e somme depositate in conti correnti e libretti di risparmio esteri derivanti da redditi prodotti all’estero, derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo, (di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) e lettera d) del Tuir) , e anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nei Paesi esteri in cui veniva svolta l’attività lavorativa.
E’ stabilito che per aderire alla procedura è necessario presentare istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018 e saldare il conto spontaneamente, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa data.
La regolarizzazione viene perfezionata con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o con il pagamento dell’ultima rata.
Questa opzione, che è stata definite “minivoluntary” perchè la tecnica legislativa ricorda lo scudo fiscale o voluntary disclosure, è stata introdotta nel decreto fiscale, nello specifico dalle disposizioni previste dall’articolo 5 septies della legge n.17 del 2017.
È previsto peraltro dallo stesso articolo che con provvedimento del direttore dell’Agenzia siano emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione delle procedura, da cui – precisa il decreto – restano escluse le attività e le somme già oggetto di voluntary disclosure, con la quale i contribuenti che non avevano dichiarato i capitali e le attività detenute all’estero erano chiamati a versare tutte le imposte evase.
Tuttavia è stabilito che, in deroga alle norme previste dallo Statuto del contribuente, i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1 ° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020, limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione
In attesa del provvedimento attuativo Fiduciaria Marche ha intrapreso un percorso di approfondimento, assumendo un impegno di responsabilità e avviando un colloquio con le autorità coinvolte. (link)
Riportiamo di seguito integralmente l’articolo della legge n172 del 2017 che ha introdotto la normativa in esame
Estratto del Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172
Art. 5-septies Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero
- Le attivita’ depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attivita’ lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attivita’ e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
- Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attivita’ derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attivita’ lavorativa in via continuativa.
- L’istanza di regolarizzazione puo’ essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni. Il versamento puo’ essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
- Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente ella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita’ oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
- Il presente articolo non si applica alle attivita’ ed alle somme gia’ oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da’ luogo al rimborso delle somme gia’ versate.