Redditi fuori dal QUADRO RW: Scudo al 3%

Nuova possibilità di regolarizzazione per i REDDITI FUORI DAL QUADRO  RW grazie alla previsione di uno scudo al 3 per cento, la così detta Mini Voluntary Disclosure, con la Legge di Stabilità (legge n. 172 del 2017)

Sono interessati i soggetti oggi residenti in Italia ma precedentemente  residenti all’estero, quali gli iscritti all’Airee, i soggetti cosidetti trasfrontalieri, cioè residenti in Italia che abbiano precedentemente svolto la loro attività all’estero in zone di frontiera ed in Paesi limitrofi, e che detengano attività all’estero che ad oggi non siano state ancora indicate nel quadro RW. Questi soggetti possono regolarizzare tali attività secondo le modalità introdotte dall’Art. 5-septies della legge n.172 del 2017 

I soggetti indicati dalla normative sono coloro che, a fronte delle specifiche disposizioni contenute nell’art.38 del Dl n.78 del 2010,  erano esonerati dalla compilazione del quadro Rw ai fini del monitoragio fiscale, – ma non erano esonerati ad esempio, al pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe – e tale esonero sussisteva fino al momento dello svolgimento dell’attività operative all’estero  e cessava sei mesi dopo tale termine (come chiarito dal provvedimento del 18 dicembre del 2013 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18 del 2013).

L’articolo 5 septies della legge n.172 del 2017 prevede che le attività  possedute e finora non indicate nel quadro RW possano essere regolarizzate, con istanza entro il 31 luglio 2018, pagando forfettariamente il 3% del loro complessivo valore, calcolato alla data del 31 dicembre 2016 e in tale ammontare si considerano già ricomprese le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Con tale modalità possono essere regolarizzate le somme finora non dichiarate nel quadro RW e relative ad attività e somme depositate in conti correnti e libretti di risparmio esteri derivanti da redditi prodotti all’estero, derivanti  da  redditi  di lavoro  dipendente  e autonomo, (di cui all’articolo  6, comma  1,  lettera e) e lettera d)  del Tuir) ,  e anche le somme e le attività derivanti dalla vendita  di beni immobili  detenuti nei Paesi esteri in cui veniva svolta l’attività lavorativa.

E’ stabilito che per aderire alla procedura è necessario presentare istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018 e saldare il conto spontaneamente,  in un’unica  soluzione  entro il 30 settembre  2018 o in tre rate mensili  consecutive  a partire  dalla stessa data.

La regolarizzazione  viene perfezionata  con il versamento  di quanto dovuto  in un’unica  soluzione  o con il pagamento dell’ultima  rata.

Questa opzione, che è stata definite “minivoluntary” perchè la tecnica legislativa ricorda lo scudo fiscale o voluntary disclosure, è stata introdotta nel decreto fiscale, nello specifico dalle disposizioni previste dall’articolo 5 septies della legge n.17 del 2017.

È previsto  peraltro dallo stesso articolo  che  con  provvedimento   del  direttore  dell’Agenzia   siano  emanate   le  disposizioni   necessarie   per l’attuazione  delle  procedura,  da cui –  precisa  il decreto  –  restano  escluse  le attività  e le somme  già  oggetto  di voluntary disclosure, con la quale i  contribuenti  che non  avevano  dichiarato  i  capitali  e le attività detenute all’estero erano chiamati a versare tutte le imposte evase.

Tuttavia è stabilito che, in  deroga  alle  norme  previste  dallo  Statuto  del  contribuente,  i termini  per  l’accertamento  che scadono a decorrere dal 1 °  gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020, limitatamente  alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione

In attesa del provvedimento attuativo Fiduciaria Marche ha intrapreso un percorso di approfondimento, assumendo un impegno di responsabilità e avviando un colloquio con le autorità coinvolte. (link)

Riportiamo di seguito integralmente l’articolo della legge n172 del 2017 che ha introdotto la normativa in esame

Estratto del Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172

Art. 5-septies   Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per  l’emersione  di redditi prodotti all’estero

  1. Le attivita’ depositate e le somme detenute su conti correnti  e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione  degli obblighi di  dichiarazione  di  cui all’articolo  4,  comma  1,  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente  residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti  all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti  all’estero  (AIRE)  o che  hanno  prestato  la  propria   attivita’   lavorativa   in   via continuativa all’estero in zona di frontiera o  in  Paesi  limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento  del  valore delle attivita’ e della giacenza al 31  dicembre  2016  a  titolo  di imposte, sanzioni e interessi.
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme  ed alle attivita’ derivanti dalla  vendita  di  beni  immobili  detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attivita’  lavorativa in via continuativa.  
  3. L’istanza di regolarizzazione puo’ essere trasmessa fino  al  31 luglio  2018  e  gli  autori  delle  violazioni  possono   provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di  quanto  dovuto entro il 30  settembre  2018,  senza  avvalersi  della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.241, e successive modificazioni. Il versamento puo’ essere  ripartito in tre rate mensili consecutive di  pari  importo;  in  tal  caso  il pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  entro  il  30 settembre   2018.   Il    perfezionamento    della    procedura    di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto  dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
  4. Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.212, i termini di cui all’articolo  43  del  decreto  del  Presidente ella Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all’articolo  57  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati  al 30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita’  oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
  5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate  sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per  l’attuazione  delle norme di cui ai commi precedenti.
  6. Il presente articolo non si applica alle attivita’ ed alle somme gia’ oggetto di  collaborazione  volontaria  di  cui  alla  legge  15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187. Non si da’ luogo al rimborso delle somme gia’ versate. 

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