La Fiduciaria Marche per meglio proteggere i patrimoni dei clienti partecipa all’istituzione di trust che è uno strumento che permette di tenere separate dalla sua sfera patrimoniale delle determinate attività patrimoniali, finanziarie e altro.

La Fiduciaria Marche svolge quindi la funzione di trustee ovvero di amministratore / gestore di tale istituto.

L’istituzione di un trust è consigliabile per importanti patrimoni e per quote societarie garantendone la protezione.

Nel diritto italiano l’Istituto del Trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende famigliari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc.).

I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell’istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.

La Fiduciaria Marche è dotata di specialisti qualificati in grado di studiare e realizzare i più sofisticati meccanismi di Trust fornendo supporto agli studi professionali interessati a ricorrere a tale strumento giuridico per i propri clienti.

Nell’ambito della propria operatività, la Fiduciaria Marche si propone infine, per l’assunzione della funzione di “Trustee” ai sensi dell’art. 7 della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e nel loro riconoscimento adottata da l’Aja il 1° luglio 1985 e ratificata con legge 16 ottobre 1989 n. 364. Inoltre può ricoprire la funzione di protector (guardiano) in Trusts comunque istituiti.

Cos’è il TRUST

Con il Trust una persona definita disponente (o settor) trasferisce la proprietà di tutti o parte dei suoi beni ad un altro soggetto (giuridicamente riconosciuto) chiamato trustee (Fiduciaria Marche). La Fiduciaria Marche dovrà amministrare secondo quanto stabilito nell’atto di Trust e trasferire ai beneficiari (beneficiaries) nei tempi e modi stabiliti dal disponente i beni inizialmente conferiti comprese le rendite conseguite durante il periodo di amministrazione.

Con tale “negozio” il disponente, trasferendo i suoi beni in Trust, separa gli stessi dal patrimonio che rimane nella sua sfera giuridica. Nel Trust possono essere conferiti beni mobili, mobili registrati, immobili, partecipazioni societarie, azioni, titoli, denaro, gioielli, opere d’arte o qualsiasi diritto su di essi. L’atto di dotazione (conferimento dei beni con atti dispositivi) può essere fatto successivamente all’atto di costituzione del Trust, in più tranche e da soggetti diversi.

Chi controlla il Trust

Il guardiano (protector) è la persona fisica o giuridica a cui è affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle istruzioni impartite dal disponente ed eventualmente essere interpellato dal trustee prima di compiere determinate azioni individuate dal disponente.

QUALI MOTIVI SPINGONO A  ISTITUIRE UN TRUST?

  • Quando un disponente, essendo consapevole della sua età avanzata e temendo un suo improvviso stato di incapacità o una sua scomparsa, desidera da subito destinare stabilmente le partecipazioni sociali dell’impresa di famiglia e altre attività mobiliari ed immobiliari, di cui è titolare, in favore dei propri figli e dei nipoti, evitando tuttavia che meccanismi tipici del diritto successorio portino alla frammentazione della proprietà.
  • Per proteggere il proprio patrimonio
  • Per la destinazione particolare di taluni beni
  • Per garantire operazioni commerciali
  • Per garantire i creditori di procedure concorsuali
  • Per opere benefiche e borse di studio
  • Per la trasmissione generazionale della ricchezza
  • Per proteggere soggetti deboli e/o interdetti
  • Per la realizzazione di patti di sindacato.