Spett. Fiduciaria Marche,
alla c.a. della Fiduciaria, dott. Valerio Vico presidente: gradirei porre la seguente domanda per rispondere alla mia curiosità di cittadino contribuente, ma con la particolare mia attività che mi porta ad avere ricavi all’estero. Sono costretto a dichiarare al fisco italiano ciò che guadagno anche fuori paese, ma se mantengo un conto corrente estero che succede? Se non faccio rientrare soldi in Italia mai, posso legalmente non dichiararli e mantenerli all’estero? Sto pensando infatti che convenga ad esempio comperare un immobile fuori per lasciare qualche cosa ai figli.
Grazie, preferirei lasciare l’anonimato (P.P. di Lodi)
RISPOSTA
Il soggetto che a quanto ho capito lavora all’estero ma ha la residenza in Italia, è obbligato a dichiarare i redditi esteri da lavoro in Italia scomputando le imposte pagate all’estero in base alle convenzioni con il paese estero.
Se apre un conto corrente in una banca estera superiore a 15mila euro è obbligato ad indicarlo nella dichiarazione dei redditi (quadro RW).
La stessa cosa dovrà fare se i capitali sono investiti in titoli o polizze vita sempre all’estero. Per questi dovranno essere anche dichiarate le rendite che maturano su tali attività finanziarie.
Anche l’immobile detenuto all’estero va indicato in dichiarazione pagando anche l’IVIE (imposta sull’immobile estero come l’IMU in Italia).
La Fiduciaria Marche essendo sostituto d’imposta può prendere in carico tali posizioni espletando tutti gli adempimenti fiscali per conto del contribuente che eviterà di indicare tali attività nella dichiarazione dei redditi (riservatezza e semplificazione dei calcoli fiscali) e facilitando il passaggio generazionale (trasferimento ai figli).
Alla c.a della Fiduciaria Marche,
chiedevo se possibile di parlare qualche volta della tutela di attività, oltre che dei beni immobiliari, all’estero. Infatti lavoro avanti e indietro dal confine con un’impresa trasporti come padroncino e vorrei targare tutta la flotta con targa estera. Quali sono i pro e contro, anche fiscalmente parlando? In sostanza mi conviene, per questione anche di bolli e tasse auto, però poi per esempio un furgone devo dichiararlo come bene detenuto all’estero?
Giovanni Siena –Morganti Trieste
RISPOSTA
Un soggetto persona fisica residente in Italia ha l’obbligo di immatricolare il veicolo in Italia con targa italiana. Per pagare imposte all’estero ed avere mezzi con targa estera si deve trasferire effettivamente la residenza all’estero ed iscriversi all’Aire.
La convenienza o meno dipende dall’ordinamento fiscale di quel paese e se effettivamente si risiede all’estero.
Con una società estera si potrebbe risolvere il problema della targa dei mezzi ma il soggetto deve indicare le quote societarie nel quadro RW della dichiarazione dei redditi a meno che non si ricorra alla Fiduciaria Marche, nella sua competenza e ruolo di sostituto d’imposta.
La Tassa di successione 2019 è un’imposta che le persone che ricevono in eredità un patrimonio, lasciato dal defunto, devono pagare allo Stato sulla base della dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate.
Nessun aumento nel 2019
Nel 2019 non sono previsti aumenti. Per il pagamento della tassa di successione è obbligatorio il versamento tramite modello F24. La denuncia di successione deve essere presentata dagli eredi entro un 1 anno dal decesso all’Agenzia delle Entrate.
Ma nel caso in cui oltre a beni immobili, mobili e altro ci siano valori di altro tipo, come per esempio un’azienda, un’attività o delle quote societarie?
In tal caso occorre affidarsi a degli esperti di gestione patrimoni, successioni e passaggi generazionali. A svolgere questo ruolo delicato e complesso c’è la Fiduciaria Marche che può agire nella tutela dei patrimoni in assoluta legalità, trasparenza e riservatezza, come permette solo la formula del mandato fiduciario.
Tassa di successione 2019: quali beni sono esclusi?
I beni esclusi dall’imposta di successione sono: Titoli di Stato e Titoli di debito pubblico compresi i Buoni del Tesoro, Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali; Aziende familiari e partecipazioni sociali, Società di capitali o cooperative: l’esclusione dall’imposta spetta solo per le partecipazioni attraverso le quali si acquisisce o si integra il controllo della società, a patto però che per almeno 5 anni gli eredi proseguano l’attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa. TFR e le altre indennità che spettano per diritto agli eredi; Beni culturali sottoposti a vincolo culturale prima della successione, a patto che siano stati adempiuti gli obblighi di conservazione e protezione; Crediti verso lo Stato, enti pubblici territoriali, INPS, INAIL. Veicoli iscritti al PRA (tassazione separata).
Il calcolo
L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo dell’eredità, beni mobili e immobili e diritti immobiliari: per calcolare quanto e se gli eredi devono pagare la tassa, occorre tenere in considerazione anche il grado di parentela. L’imposta va pagata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate.
Passaggi generazionali e Patti di famiglia
La Fiduciaria Marche insieme al diretto interessato, su disposizione di questi può cercare la migliore soluzione: per esempio attraverso un mandato irrevocabile. Tale strumento offre la possibilità di mantenere il controllo e l’amministrazione dei beni ancorché gli stessi, attraverso precedente atto di donazione, siano stati trasferiti nella disponibilità dei futuri eredi. Con il mandato irrevocabile il mandante, destinatario dei beni così trasferiti, pur rimanendo proprietario, conferisce al mandatario il potere di dare istruzioni alla Fiduciaria Marche in merito all’amministrazione degli stessi. E ciò avviene anche per beni e capitali all’estero.
L’intestazione delle quote delle società di famiglia o delle attività finanziarie alla Fiduciaria Marche consente la gestione graduale del passaggio generazionale di titoli e poteri senza interferire nella vita della Società e senza visibilità verso terzi o verso il personale stesso.
Polizze assicurative impignorabili e insequestrabili (polizze vita)
– La liquidità può essere amministrata tramite una polizza anche estera pianificando il
passaggio generazionale delle proprie attività finanziarie, in quanto la fiduciaria è il
contraente con la compagnia assicurativa, il cliente è l’assicurato e gli eredi sono i
beneficiari. Anche qui la Fiduciaria provvede ad operare come sostituto d’imposta tenendo
presente che la liquidazione di una polizza non va in successione, evitando così delle
donazioni in vita che però rientrerebbero nella massa ereditaria e quindi eventualmente
tassate. La polizza, se ben predisposta, non può essere oggetto di pignoramento da parte
dei creditori e dall’Amministrazione Finanziaria.
– Intestare una polizza ad una fiduciaria permette anche di evitare il rischio delle polizze
dormienti (molti sottoscrivono polizze a favore di beneficiari ignari) e di accreditare il
riscatto su un conto fiduciario e indicare beneficiari che non sono eredi in linea retta
(ovviamente nel rispetto della legittima) nella massima riservatezza.

