Fiduciaria Marche, l’eccellenza fa crescere

La Fiduciaria Marche con un ritmo di crescita importante che ha portato a raddoppiare la massa fiduciaria nell’ultimo biennio, raggiunge standard di servizio eccellenti e si distingue a livello nazionale fra le altre Fiduciarie di natura non bancaria. Accingendosi a festeggiare 50 anni dalla fondazione, il Presidente Valerio Vico e l’Amministratore delegato Federico Barbieri, sono stati ricevuti dal Ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso per illustrare ruolo e funzione delle Fiduciarie in un periodo delicato per l’economia e la finanza. Si è parlato delle criticità che il settore incontra con il mondo bancario e la necessità di ampliare il raggio d’azione delle Fiduciarie, fermo alla Legge istitutiva del ’39 e al Dm del ’95 che appaiono ormai obsoleti. Soprattutto è stato sottolineato che la formula del Mandato fiduciario contiene in sé caratteristiche positive alla base di una crescita sana e trasparente del tessuto imprenditoriale, una potenzialità di sviluppo che si esplica attraverso l’amministrazione e la tutela di patrimoni, asset e beni di ogni tipo (anche opere d’arte di cui la Fiduciaria Marche si occupa con sezione dedicata) a tutto vantaggio di chi li detiene ma anche della Pubblica Amministrazione e del Fisco, grazie a trasparenza, riservatezza, completa legalità.

Le Fiduciarie sono un valore aggiunto per la Pubblica Amministrazione: aiutano a monitorare investimenti e spostamenti di capitali con meticolosa applicazione delle regole antiriciclaggio. Al contempo per il cliente sono garanzia di serietà professionale e corretta gestione, superando la vecchia visione di un soggetto opaco per casi limite o border-line. La Fiduciaria Marche ha saputo conquistare una vasta clientela non solo a livello nazionale ma anche estero, operando su piazze d’affari e mercati internazionali come Svizzera, Montecarlo e S. Marino. E occupandosi di Patti aziendali e di successione, assistendo i clienti nei difficili passaggi generazionali utilizzando strumenti come trust e affidamenti fiduciari, proponendosi anche come partner d’impresa nella ricerca di Finanza agevolata e nella gestione di fondi di investimento, per esempio nel mondo del Biotech dove ormai si gioca gran parte degli affari economici e finanziari di livello mondiale.

Infine, si occupa di Patti di famiglia, beneficenza e lasciti, come nel caso del Trust internazionale che ha reso possibile una donazione alla Casa di Riposo per musicisti fondata da Giuseppe Verdi, nel cuore di Milano.

La Fiduciaria Marche è anche molto attenta al sociale avendo sviluppato esperienze con trust costituiti per l’applicazione della legge “Dopo di Noi” a favore di soggetti disabili e all’attuazione del Mandato Silver, studiato appositamente per le persone anziane.

Tutto questo è possibile perchè Fiduciaria Marche incontra quotidianamente i propri clienti anche nelle loro sedi e ascolta le loro esigenze per realizzare ogni desiderio nel più breve tempo possibile. Ciò ha reso affidabile Fiduciaria Marche e rafforzato la sua alta reputazione diffusa anche all’estero, rimanendo legati alla regione di origine, le Marche.

Non da ultimo, l’impegno di Fiduciaria Marche nel comunicare leggi e aggiornamenti che interessano economia e finanza, si è moltiplicato e stratificato nel tempo, grazie ad una serie di eventi come tavole rotonde, convegni e conferenze. Il 18 marzo del 2022 per esempio si è parlato al Senato di Trust internazionale e applicazioni sul territorio italiano con i massimi esperti nazionali del settore, mentre quest’anno, l’11 maggio, alla sala del refettorio della Camera dei Deputati, si svolgerà l’incontro sul tema “Come prendersi cura dei patrimoni. Il ruolo delle Società Fiduciarie nel Dopo di Di Noi” a cui è stata invitata il ministro Locatelli.

BITCOIN tassati: ma c’è la voluntary disclosure

Per le valute virtuali cambia tutto: chi sperava che si trattasse di una casistica esente da tassazione si sbagliava.

La Legge di bilancio 2023 disciplina il regime impositivo e di monitoraggio fiscale delle valute virtuali. Ma la Fiduciaria Marche, già esperta nella voluntary disclosure applicata a migliaia di casi negli scorsi anni (quando si è trattato di regolarizzare capitali detenuti all’estero), annuncia oggi che si potrà ripetere una voluntary disclosure anche nel caso delle criptovalute.

Questo in virtù del fatto che Fiduciaria Marche è un’istituzione riconosciuta legalmente dal Fisco italiano come soggetto sostituto d’imposta.

Cos’è successo?

L’articolo 23 della Costituzione prevede la riserva di legge in materia tributaria; tuttavia era impensabile che il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53) potessero escludere da tassazione capitali di fatto, anche se “virtuali”…

Inoltre il nuovo Ddl sembra assecondare le tesi dell’ufficio proponendo una ipotesi di regolarizzazione delle valute virtuali detenute al 31 dicembre 2021.

Nell’articolo 33 del Ddl si legge: “I soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonchè i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività”.

Quindi, analogamente a quanto accaduto con la voluntary disclosure precedente, verrà emanato un apposito modello per aderire alla procedura di regolarizzazione.

Non vi sono elementi, dalla lettura del primo comma, per escludere che la procedura sia ammessa anche in presenza di dichiarazione omessa.

Di sicuro la procedura è ammessa se vi è contestuale violazione del monitoraggio fiscale e omessa dichiarazione dei redditi connessi alle criptovalute.

Si deve valutare cosa accada se i redditi siano stati dichiarati oppure erano assenti ma è mancato il quadro RW. La Fiduciaria Marche lo sa, ha analizzato le varie casistiche anche se la previsione non è chiarissima in quanto consente la regolarizzazione del quadro RW per i soggetti che non hanno realizzato redditi, senza prevedere espressamente il caso, invero non frequente, del soggetto che ha realizzato redditi e li ha dichiarati, omettendo solo il quadro RW.

I soggetti che hanno omesso il quadro RW e non hanno dichiarato i redditi rientrano nel comma 3 secondo cui si applica, oltre alla sanzione dello 0,5 per cento per ciascun anno, l’ulteriore pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività “virtuali” detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Ma da quale anno si parte, atteso che le criptovalute hanno fatto la loro comparsa nel modello Redditi 2019 per il 2018?

Escludendo l’idea che le criptovalute siano considerate “investimenti di natura paradisia- ca”, le annualità aperte dal 2023 o – per vederla come l’Agenzia – dal 27 marzo 2023, sono quelle a partire dal 2017 per quanto riguarda il quadro RW, mentre per i redditi, in ipotesi di dichiarazione omessa, è aperta ancora anche l’annualità 2016!

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinerà termini e modalità del versamento. La norma non prevede alcuna copertura penale.

Anzi, il comma 5 stabilisce che: “Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni” relative al monitoraggio fiscale.

Polizze Vita, ecco cosa cambia

Con la Legge di Bilancio le aliquote scendono al 14% anziché 26. Si aprono nuove possibilità di affrancamento delle quote di Oicr (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
Le Polizze Vita assicurative sono una forma di investimento importante e molto diffusa. Con la nuova legge di Bilancio appena approvata, molte cose stanno cambiando. L’istituto, previsto nei commi da 112 a 114 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 (197/2022) permette (per la prima volta) agli investitori di affrancare il maggior valore delle quote relative ai fondi comuni di investimento, nonché quello delle polizze vita (ramo I e ramo V), di fatto sterilizzando ai fini fiscali la plusvalenza che verrebbe successivamente realizzata in sede di incasso del provento, in capo alle persone fisiche-sottoscrittori dei fondi o titolari delle polizze citate. Nello specifico, per i redditi indicati, la disposizione prevede la possibilità di versare un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%, allineando il valore dell’investimento a quello di mercato ed evitando l’emergere di una plusvalenza ordinariamente tassabile con aliquota del 26%, che sarebbe data dalla differenza tra il valore attuale dell’investimento e il relativo costo di acquisto/sottoscrizione.
Il calcolo va effettuato tenendo in considerazione il prezzo di acquisto e il valore della polizza al 31/12/22. Il contribuente esercita l’opzione entro il 30 giugno 2023 mediante comunicazione all’intermediario presso cui intrattiene il rapporto. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2023 con provvista fornita dal contribuente. Vanno considerate le seguenti limitazioni temporali:
• Le polizze non possono essere rivalutate se scadono entro il 31/12/24
• Non possono essere fatti riscatti prima dell’1/1/25
Inoltre per valutare l’opportunità della rivalutazione va considerata l’anzianità della polizza perché l’imposta sostitutiva fino al 2011 era del 12,5% e fino al 2012 era del 20%.